Statuto

Statuto della Camera Penale di Trieste

Articolo 1 - E' costituita in Trieste la Camera Penale di Trieste.
Lo Statuto della Camera Penale di Trieste si conforma ad ogni effetto all'articolo 148 T.U.I.R. dato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917 come modif. dal D. Lgs. 12.12.2003 n. 344.
ISCRIZIONE ED APPARTENENZA
Articolo 2 - Alla Camera Penale di Trieste possono aderire Avvocati e praticanti Avvocati regolarmente iscritti al rispettivo Albo e Registro. Articolo 3 - Il Consiglio Direttivo determina le quote sociali annuali. La quota associativa è personale, incedibile, intrasmissibile e non rivalutabile. Le quote sociali potranno essere variate annualmente dal Consiglio Direttivo, che potrà proporre contributi straordinari in occasione di particolari iniziative.
ORGANI
Articolo 4 - Sono organi della Camera Penale: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri.
ASSEMBLEA
Articolo 5 - L'Assemblea dei Soci elegge il Consiglio Direttivo.
E' convocata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, mediante avviso da comunicarsi agli iscritti almeno 8 (otto) giorni prima.
L'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio Direttivo è convocata almeno 20 (venti) giorni prima. In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In seduta straordinaria potrà essere convocata ad iniziativa del Consiglio oppure a richiesta di almeno un terzo degli iscritti al corrente col pagamento della quota sociale.
Articolo 5 bis - I voti possono essere espressi anche per lettere in busta chiusa da far pervenire al Segretario del Consiglio Direttivo entro tre giorni dalla data dell’Assemblea in prima convocazione.
Articolo 5 ter - Al fine di dal lustro alla lunga appartenenza e dedizione all'Associazione, l'Assemblea può eleggere fra i soci con almeno 10 anni di anzianità associativa e che abbiano precedentemente ricoperto incarichi negli Organi della Camera Penale, un Presidente Emerito. Il Presidente Emerito collabora con il Presidente nella rappresentanza della Camera Penale presso l'UCPI".
Articolo 6 - Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) avvocati, Soci della Camera Penale, eletti ogni triennio dall’Assemblea Ordinaria, i quali nominano il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
L'incarico di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con:
a) la carica di Presidente di u n C o n s i g l i o dell'Ordine degli Avvocati;
b) la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense;
c) la carica di componente dell’Organismo Unitario dell'Avvocatura, dell'Associazione Nazionale Forense e dell'A.I.G.A.;
d) la Funzione di Parlamentare europeo o nazionale;
e) la Funzione di Consigliere Regionale, Provinciale o Comunale. Il regolamento elettorale disciplina modalità e presupposti delle candidature, nonché l'ipotesi di sopravvenienza della situazione di incompatibilità. Decade di diritto dall'incarico il membro del Consiglio Direttivo che resti ingiustificatamente assente a 9 (nove) riunioni del Consiglio in un anno o, comunque, resti assente a 6 (sei) riunioni consecutive. Il Consiglio Direttivo ha altresì facoltà di nominare Commissioni tematiche ovvero per particolari iniziative, alle quali possono partecipare anche componenti estranei al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere annualmente un rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione. Il Tesoriere trasmette al Collegio dei Probiviri, per il visto, la bozza del rendiconto, prima dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo e della successiva presentazione all'Assemblea. Eventuali utili o avanzi di gestione o fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti durante la vita dell'Associazione.
Articolo 7 - Il Collegio dei Probiviri è composto di tre soci eletti dall’Assemblea, anche estranei alla stessa.
Il Collegio dei Probiviri:
- Elegge nel suo seno il Presidente e delibera a maggioranza di voti;
- Giudica, previo ricorso, sulla conformità allo Statuto degli atti compiuti dagli Organi della Camera Penale;
- Controlla la bozza di rendiconto annuale predisposta dal
Tesoriere restituendola, con eventuali osservazioni, entro 7 (sette) giorni, decorsi i quali si intende senz'altro approvata;
- Decide sul ricorso del Socio avverso provvedimenti disciplinari del Consiglio.
SCOPI E FINALITA'
Articolo 8 - La Camera Penale si prefigge: a) di rinsaldare i vincoli di solidarietà e di tutelare il prestigio del foro penale;
b) di promuovere e sviluppare il senso della deontologia e della colleganza professionale;
c) di promuovere iniziative per l'aggiornamento e la preparazione professionale mediante conferenze, pubblicazioni, congressi, ecc.;
d) di stimolare nei giovani lo studio, promuovendo opportune iniziative;
e) di tenere contatti con l'Autorità Giudiziaria al fine di fornire la collaborazione tra Magistrati ed Avvocati per il miglior assolvimento delle reciproche funzioni;
f) di promuovere contatti con gli Avvocati delle Province del Distretto della Corte di Appello di Trieste, nonché degli altri Distretti delle Corti di Appello Venete per la eventuale costituzione di una Camera Penale Regionale e/o Interregionale;
g) di mantenere rapporti di colleganza e collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste mediante proposte ed iniziative nell'interesse dei Soci e della Classe Forense;
h) di procedere disciplinarmente nei confronti dei soci i quali abbiano assunto un comportamento moralmente e deontologicamente incompatibile con l'appartenenza alla Camera Penale, con le seguenti sanzioni: avvertimento - censura - radiazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui procedimenti disciplinari dettate dalla Legge Professionale Forense e dalle norme collegate.  Articolo 9 - Le decisioni della Camera Penale, raccolte in un apposito registro e comunicate ai soci, costituiranno norma vincolante.
CESSAZIONE DA SOCIO
Articolo 10 - Il Socio cesserà di far parte della Camera Penale: a) con la presentazione delle dimissioni al Consiglio Direttivo entro il 31 (trentuno) dicembre, intendendo si altrimenti tacitamente rinnovata l'adesione per l'anno successivo; b) con la radiazione per condotta ritenuta moralmente e deontologicamente incompatibile con l’appartenenza alla Camera Penale; c) per morosità nel pagamento della quota sociale. Contro il provvedimento del Consiglio il Socio potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri. In ogni caso detto provvedimento sarà assunto dopo aver contestato all'interessato l'addebito. La radiazione dall'Albo degli Avvocati comporta la cessazione da Socio della Camera Penale. Articolo 11 - La sede legale della Camera Penale è in Trieste, Palazzo di Giustizia, fino a quando la Camera Penale non avrà trovato idonea sistemazione la cui individuazione non necessiterà di modifiche statutarie. La sede operativa è presso lo Studio del Segretario pro tempore. Articolo 12 - La Camera Penale di Trieste può, su decisione del Consiglio, aderire ad Associazioni giuridiche e forensi nazionali ed internazionali. La Camera Penale di Trieste può ricevere contributi, donazioni ed eredità. Nel caso di scioglimento della Camera Penale di Trieste il patrimonio residuo verrà devoluto all'Unione Camere Penali
Italiane o ad altra Associazione di categoria con finalità analoghe, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con sede in Milano, via Rovello n. 6. Articolo 13 - Il Consiglio potrà compilare norme e regolamenti interni. Il Consiglio Direttivo adotta un regolamento elettorale, le cui eventuali modifiche non potranno trovare applicazione che per il mandato successivo a quello durante il quale fossero introdotte.